La questione si pone per gli studenti in età di obbligo di istruzione la cui iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo diversa valutazione del collegio dei docenti sulla base degli elementi di conoscenza di cui al punto a), b), c) e d) dell’art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1999, e per quegli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, a cui il consiglio di classe può consentire l’iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di “possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano” secondo le modalità previste dall’art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994.
Relativamente ai dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di ammettere questi studenti, una volta giunti al quinto anno del corso di studi, all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto privi del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo conseguito nel nostro Paese, la circolare del Miur precisa che né l’art. 1, comma 12, del d. lgs. 226/2005, né l’art. 1, comma 9, del D.P.R. 122/2009 possono essere invocati per sostenere che questi studenti con cittadinanza non italiana e iscritti in Italia alle scuole superiori debbano superare l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo per poter essere ammessi a quello conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto tali norme si riferiscono a diverse fattispecie.
Per questi studenti, si deve ritenere,infatti, che i competenti collegi dei docenti (o i consigli di classe in caso di applicazione dell’art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994) abbiano già valutato, all’atto dell’iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dal nostro ordinamento scolastico.
Pertanto, il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d’iscrizione, l’ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d’istruzione.
Le disposizioni non prevedono, invece, la possibilità di subordinare, per tali studenti, l’ammissione come candidati interni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo.
Restano ovviamente ferme, come precisato nell’annuale ordinanza sugli esami di Stato, le disposizioni dell’art.2, comma 7, della legge 10/12/97, n 425, come modificate dall’art.1, comma 1, della legge 11/01/2007 n 1, nonché dell’art.3, comma 8, del D.P.R.23/07/1998, n 323, relative all’ ammissione come candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, rispettivamente, degli studenti non appartenenti a Paesi dell’Unione europea e dei candidati provenienti da Paesi dell’Unione europea.
da euroedizioni.it