I corsi sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal decreto. La loro attivazione, da parte delle università, anche in convenzione tra loro, è subordinata a specifica autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
L'ateneo definisce il contingente dei partecipanti a ciascun corso e le modalità di selezione per l'ammissione, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4.
I corsi sono riservati a docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, per la disciplina per la quale gli stessi intendano conseguire il certificato di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno livello C l del "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue", denominato Qcer, rilasciate da enti certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, a condizione che le predette certificazioni mostrino piena aderenza al predetto Qcer nelle cinque abilità (ascolto, parlato, scrittura, lettura, interazione) ivi previste.
Specifici corsi possono altresì essere attivati ai fini della realizzazione di percorsi di Clil nella scuola secondaria di primo grado, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, per docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di primo grado della disciplina per la quale si intende conseguire il certificato di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e delle competenze certificate nella lingua straniera di cui al comma I. A tal fine, i docenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) e i tutor di cui alla lettera e) appartengono alla scuola secondaria di primo grado.
Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari e a seguito dell'esito positivo dell'esame finale che conclude il corso.
Tutte le attività formative si concludono con una valutazione in trentesimi. Per accedere alla prova finale i candidati dovranno aver conseguito valutazioni non inferiori a 18/30 in tutte le attività formative.
L'esame finale valuta, tramite un colloquio con il candidato:
a). un progetto su aspetti applicativi metodologico-disciplinari legati alle attività di tirocinio;
b) un prodotto multimediale finalizzato alla didattica disciplinare con metodologia Clil attraverso l'uso delle Tic;
entrambi predisposti dal candidato medesimo.
L'esame finale si intende superato da parte di quei candidati che abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni delle attività formative e dal punteggio ottenuto nell'esame finale.
da euroedizioni.it