In merito agli organici, il testo della manovra riferisce che “L’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica”, inoltre, esso “è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili”.
Relativamente alla formazione, si evidenzia che “la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe” e che “nell’ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili”.
Infine, per avere un maggior controllo sulle certificazioni di disabilità rilasciate dal team ai fini dell’assegnazione del docente di sostegno a scuola, il testo introduce una nuova figura: “le commissioni mediche di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell’inps, che partecipa a titolo gratuito”. In ogni caso, ribadisce il testo, all’alunno disabile può essere assegnato “non più di un docente e nei limiti dell’orario di servizio contrattualmente previsto per ciascun grado di istruzione”.
da euroedizioni.it