In proposito si ritiene anzitutto che i differimenti già concessi con tale motivazione lo scorso anno debbano intendersi confermati.
Ugualmente, per coloro che raggiungono il quarantesimo anno contributivo entro il 31 agosto 2011 e avrebbero maturano nel corso del successivo anno scolastico il miglioramento stipendiale, può essere concesso, a richiesta, il differimento di un anno del collocamento a riposo, a tutela di una legittima aspettativa degli interessati e anche perché, da quanto può desumersi dall’art. 4 del Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011, le economie di spesa relative agli esercizi finanziari successivi al 2010 dovranno essere prioritariamente utilizzate per il recupero dell’utilità ai fini delle posizioni di carriera e stipendiali anche per gli anni 2011 e 2012
f.to IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III
Prot. n. AOODGPER 657 Roma, 27 gennaio 2011
Oggetto: ART. 72 C. 11, L. 133/2008.-