L’Inps ha ribadito che il congedo di maternità, previsto agli artt. 16 e 17 del D.Lgs.151/2001 (T.U. maternità/paternità), è stato esteso anche in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata (vedi circolare n. 137/2007 e messaggio del 27.03.2008 n. 7040) in questo modo sono estese le stesse provvidenze previste per le lavoratrici dipendenti.
In particolare, la lavoratrice iscritta alla Gestione Separata ha diritto all’indennità di maternità per il periodo di congedo obbligatorio ordinario e anticipato/prorogato eventualmente a condizione che risultino accreditate in favore della lavoratrice stessa tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio del periodo di congedo obbligatorio richiesto.
La lavoratrice deve però rispettare, non in alternativa, due requisiti.
da gazzettadellavoro.com