È utile ricordare che ai sensi del DLgs 76/2005, art 1, comma 3 “La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”; mentre il comma 1 dello stesso articolo si esprime in termini di promozione dell’apprendimento in tutto l’arco della vita e “assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali…”.
Tali norme dunque sanciscono in capo al cittadino il diritto di conseguire una qualifica entro il diciottesimo anno di età e il correlativo obbligo dello Stato di garantire, entro tali limiti, l’esercizio di questo diritto.
Riguardo agli adulti, come ampiamente risaputo, l’ordinamento vigente prevede la possibilità, per coloro che siano privi di un titolo di studio, di frequentare appositi centri di educazione quali EDA e CTP. Tali istituzioni rispondono alla necessità di curvare l’offerta formativa, e i tempi ad essa relativi, ai bisogni particolari di questo tipo di utenza, bisogni (legati all’età, al tempo a disposizione, alle esigenze lavorative ecc.) che naturalmente non corrispondono a quelli dei bambini e dei ragazzi che frequentano i normali corsi ordinari. Ciò ha portato l’ordinamento, anche sull’onda delle disposizioni della Comunità Europea volta a garantire l’istruzione permanente, alla creazione, appunto, di appositi centri di educazione per gli adulti.
Alla luce di ciò, si richiama alla responsabilità delle SS.LL. la necessità di indirizzare le iscrizioni dei soggetti adulti verso le apposite sedi all’uopo istituite in ogni provincia.
Tale esortazione è avvertita ancora con maggiore urgenza da parte di questo Ufficio, soprattutto in considerazione delle motivazioni, ufficializzate o meno, che stanno a fondamento di dette iscrizioni.
Infatti, si ritiene sia il caso di ricordare le disposizioni stringenti del Ministero in materia di organico a cui è esplicitamente ricollegata, ai sensi dell’art. 64, comma 5 del D.L. 112/2008, la responsabilità personale, anche patrimoniale, dei dirigenti scolastici circa il rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi.
Preme dunque precisare che questo Ufficio, come contemplato dal DPR 81/09, disporrà il previsto monitoraggio sull’osservanza dei contingenti d’organico e sull’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, vigilando sull’osservanza di tutte le norme primarie e regolamentari in materia.
Confidando nella più ampia collaborazione delle SS.LL., si porgono distinti saluti.
Il Direttore Generale
Carmela Palumbo
MIUR.AOODRVE-Uff.I/2634-E02a
Venezia,15.03.2010
Oggetto: iscrizione adulti
Ai Dirigenti degli USP del Veneto
Ai Dirigenti scolastici
delle scuole primarie e secondarie di I grado
statali del Veneto